Art. 2.

      1. L'articolo 2 della legge 29 marzo 1985, n. 113, è sostituito dal seguente:

      «Art. 2 - (Abilitazione alle funzioni di centralinista e di operatore telefonico). - 1. La disciplina delle attività di formazione professionale volte al conseguimento del diploma di centralinista telefonico minorato della vista o di qualifiche professionali ad esso equipollenti è demandata alle regioni, fermo restando il rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dal presente articolo.
      2.
I programmi dei corsi di abilitazione professionale per centralinisti telefonici minorati della vista o qualifiche professionali equipollenti devono, in ogni caso, prevedere l'insegnamento delle seguenti materie:

          a) uso del centralino telefonico e delle apparecchiature connesse;

 

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          b) dizione ed uso corretto della lingua italiana;

          c) cultura generale;

          d) organizzazione aziendale e pubbliche relazioni;

          e) nozioni fondamentali di informatica, con particolare riferimento alle periferiche specifiche per i ciechi e per gli ipovedenti;

          f) uso di INTERNET e di banche dati on line;

          g) nozioni fondamentali di lingua inglese.

      3. I corsi di abilitazione non possono avere durata inferiore ad un anno scolastico e l'accesso ad essi deve essere regolato in base alle norme che disciplinano il collegamento fra la scuola dell'obbligo e l'istruzione professionale.
      4.
Le regioni devono, altresì, prevedere l'organizzazione di corsi di aggiornamento e di formazione professionali, tenuti in base alle evoluzioni tecnologiche del settore della telefonia. Per l'effettuazione di tali corsi le regioni possono avvalersi anche dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 12 marzo 1999, n. 68.
      5.
Alla fine di ciascun corso è previsto uno specifico esame di abilitazione, disciplinato dalle regioni con proprie norme, che devono comunque prevedere la partecipazione alle commissioni esaminatrici di almeno un rappresentante dell'associazione di minorati della vista comparativamente più rappresentativa a livello regionale.
      6.
In attesa della costituzione delle commissioni di cui al comma 5, le loro funzioni sono esercitate dalle commissioni esaminatrici nominate con provvedimento del direttore della direzione regionale del lavoro».